Non credo di aver capito bene il senso dell'esempio riportato. Mi permetto, comunque, di insistere sulle modalità di calcolo della velocità contestata in caso di accertamento avvenuto a mezzo di apparecchiature (quindi non di lettura di disco di cronotachigrafo nè di risultanza dei biglietti di pedaggio autostradale) previste dall'art.345 del Regolamento di esecuzione al C.d.S.: la tolleranza è stabilita (indipendentemente dal tipo di apparecchio utilizzato) in misura del 5% a favore del trasgressore, con un minimo di 5 Km/h. Ciò significa che, per velocità ACCERTATE fino a 100 Km/h si tolgono 5 Km/h; dai 101 Km/h in su si calcola il 5%; eventuali decimali vengono eliminati, arrotondando all'eccesso e quindi determinando un'ulteriore vantaggio al trasgressore. Esempio: Velocità accertata 130 Km/h, il 5% è 6.5 ma si arrotonda a 7, quindi la velocità da contestare sarà di 123 Km/h. Tale metodo di calcolo va, come si vede, a favore del trasgressore, sia pure di poco. Chi contesta velocità contenenti cifre decimali non commette abuso e non pecca di perfezionismo: semplicemente si avvale di calcoli effettuati automaticamente dal programma di gestione dei verbali, e che normalmente si usa nei casi di contestazione differita (ad esempio accertamento a distanza, o mediante rilievo fotografico, o mediante sistema di videosorveglianza automontato). Saluti Enzo