LAUREE ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS PRATICHE SCORRETTE CONDANNA DI EURO 100.000

Provvedimento

PS2141 - LAUREE ESE

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----- tipo Chiusura istruttoria

numero 19625

data 12.03.2009

PUBBLICAZIONE Bollettino n. 11/2009

Procedimento collegato (esito) Procedimento collegato (esito) - Ingannevole

Testo Provvedimento Testo Provvedimento PS2141 - LAUREE ESE Provvedimento n. 19625

L=92AUTORIT=C0 GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2009;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catrical=E0;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante =93Codice del Consumo=94, come modificato dal Decreto Legislativo

2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il =93Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette=94, adottato con delibera dell=92Autorit=E0 del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre

2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

Si considera parte del presente procedimento la societ=E0 European School of Economics International Ltd. (di seguito, anche European School of Economics ed ESE), societ=E0 britannica di diritto privato attiva nel settore della formazione professionale. Il bilancio di esercizio, al 31 dicembre 2007, presenta un fatturato pari a 3.663.531 lire sterline ed un utile pari a 360.815 lire sterline.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

  1. Sulla base di rilevazioni svolte in data 16 maggio 2008 ed in data
11 settembre 2008 ai fini dell=92applicazione del Codice del Consumo, =E8 emerso che il comportamento posto in essere dalla European School of Economics avrebbe potuto integrare una fattispecie rilevante ai sensi della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette. In particolare, il comportamento contestato ha ad oggetto il contenuto del sito
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nel quale si presenta l=92offerta formativa dell=92European School of Economics. Con riferimento ai corsi di laurea, nella pagina web dedicata alla presentazione dell=92ESE, si prevede il conseguimento del titolo di studio finale =93Laurea Statale Britannica dell=92Universit=E0 di Buckingham, valida anche in Italia ai fini del riconoscimento in Italia e in tutti i paesi d=92Europa, denominata Bachelor of Arts with Honours=94.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

  1. In data 19 settembre 2008, =E8 stato comunicato alla European School of Economics l=92avvio del procedimento istruttorio per valutare, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, la possibile scorrettezza del comportamento sopra descritto, volto a fornire informazioni non rispondenti al vero circa il profilo della qualifica del professionista ed il valore dei titoli rilasciati.
  2. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della sussistenza della pratica commerciale scorretta nel caso oggetto di analisi, =E8 stato chiesto al professionista, ai sensi dell=92articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell=92articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni riguardanti: =96 natura dei riconoscimenti o accreditamenti da parte delle competenti Istituzioni italiane; =96 valore nel Regno Unito ed in Italia del titolo di studio rilasciato dall=92European School of Economics; =96 indicazione del livello di laurea italiana corrispondente al Bachelor of Arts with Honours; =96 copia dell=92accordo o convenzione con l=92Universit=E0 di Buckingham c= he costituisce la base giuridica per il rilascio della laurea statale dell=92Ateneo britannico, denominata Bachelor of Arts with Honours.
  3. Con memoria pervenuta in data 27 ottobre 2008, il professionista ha rappresentato quanto segue: a. la ESE sostiene il difetto di notifica, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento =E8 stata portata a conoscenza, in data 16 ottobre 2008, del legale rappresentante della Danco S.r.l., persona del tutto estranea alla compagine societaria della ESE; b. la ESE International Ltd. =E8 una societ=E0 britannica di diritto privato, operante nel settore dell'istruzione superiore di grado universitario quale Higher Education College (Istituto di istruzione universitaria); c. nel Regno Unito l'istruzione universitaria =E8 disciplinata dall'articolo 216 dell=92Education Reform Act del 1988 (testo unico equivalente alle leggi italiane sugli ordinamenti didattici universitari). Detta norma, in via generale, dispone che i diplomi universitari possono essere rilasciati esclusivamente da Universit=E0 soggette alla legislazione del Regno Unito, inserite in uno specifico elenco di competenza del Ministero dell'Educazione (Recognised Bodies). Il diploma accademico, che viene rilasciato dall'Universit=E0 nella denominazione di Bachelor of Arts with honours (BA Hons), ha valore legale nel Regno Unito ed =E8 abilitante, in tale Stato, per l'accesso a professioni regolamentate; d. come risulta anche dal sito del Department for Innovation, Universities and Skill del Regno Unito, l'Universit=E0 di Buckingham =E8 inserita in detto elenco ed abilitata a rilasciare, al termine di un corso di studi quadriennale, il titolo accademico Bachelor of Arts with honours; e. l'articolo 216 n. 2 dell=92Education Reform Act del 1988, prevede un ulteriore sistema attraverso il quale le universit=E0 possono rilasciare diplomi: il Ministro dell=92Educazione pubblica un elenco di organismi che, secondo la definizione del successivo comma del medesimo articolo =93provides any course which is in preparation for a degree to be granted by such a recognised body and is approved by or on behalf of the recognised body=94 (=93forniscono corsi che preparano al conseguimento di una laurea da rilasciarsi da parte di un'Istituzione riconosciuta e che sono approvati da o nell'interesse di tale istituzione=94). Detto elenco, redatto con ordinanze 17 agosto 2000, n. 293, 11 dicembre
2000, n. 3332, 7 dicembre 2000, n. 385, e 25 ottobre 2004, n. 2753, comprende la European School of Economics; f. nel sito del Department for Innovation, Universities and Skill del Regno Unito, la ESE risulta tra gli organismi qualificati Higher Education College (Istituti d'istruzione superiore) e abilitati, secondo l'ordinamento didattico del Regno Unito, ad organizzare e a tenere corsi di studio universitari che sono approvati da Universit=E0 legalmente operanti (Listed Bodies). Tale sistema =E8 particolarmente diffuso nel Regno Unito, in quanto le pi=F9 prestigiose universit=E0 hanno un numero tale di iscritti (diverse decine di migliaia) per cui buona parte di questi devono necessariamente frequentare i corsi di studio in strutture esterne (colleges a ci=F2 accreditati dalle Universit=E0). In forza di quanto disposto dall=92Education Reform Act del 1988, l'Universit=E0 di Buckingham ha sottoscritto, in data 21 giugno 2007, con ESE, un accordo di convalida dei corsi svolti da quest=92ultima per incarico e nell=92interesse di detta Universit=E0; g. l'Universit=E0 di Buckingham ha convalidato i seguenti corsi di laurea che vengono organizzati e svolti da ESE in Italia: =96 BA (Hons) International Business; =96 BA (Hons) International Finance; =96 BA (Hons) International Marketing. La qualit=E0 dei corsi di studio tenuti dall'ESE =E8 soggetta ad un severo controllo sia da parte dell'Universit=E0 di Buckingham, in virt=F9 dell'accordo sottoscritto il 21 giugno 2007, sia da parte dell'agenzia governativa del Regno Unito denominata The Quality Assurance Agency for Higher Education; h. al termine dei corsi organizzati da ESE nel Regno Unito e in Italia, lo studente che completa il piano di studi, superando con successo gli esami previsti, consegue il Bachelor of Arts with Honours rilasciato dall'Universit=E0 di Buckingham che, come detto, ha convalidato i relativi corsi di studio ESE della durata di quattro anni. Tale convalida non consegue ad automatismi di sorta, ma =E8 consentita solo all'esito di un rigido controllo da parte dell=92Universit=E0 citata e dell'agenzia governativa di cui si =E8 detto, nel rispetto dei piani di studio previsti da tale universit=E0 ed applicati da ESE. Per effetto di tale rigido meccanismo di controllo e verifica, non risulta esservi differenza alcuna tra la frequenza dei corsi di studio presso la ESE e presso la sede dell'Universit=E0, cos=EC come attestato dall'Universit=E0 stessa; i. lo studente che ha conseguito la laurea rilasciata dall=92Universit=E0 di Buckingham gode dello status di studente laureato al pari di ogni cittadino dell=92Unione Europea che abbia conseguito il diploma di laurea presso una universit=E0 stabilita in uno Stato membro qualsiasi. Lo stesso studente ha diritto di ottenere il riconoscimento in Italia del proprio titolo di studio tanto ai fini dell=92accesso alla professione, quanto ai fini di ottenere l=92equipollenza del titolo; j. il diploma di laurea rilasciato dalla Universit=E0 di Buckingham, a seguito dei corsi propedeutici tenuti in Italia dalla ESE, sulla base della vigente normativa e della vigente prassi amministrativa, =E8 valido ed efficace ai fini del riconoscimento in Italia. Aggiungasi che la ESE, proprio perch=E9 non rilascia alcun titolo, non =E8 tenuta a richiedere alcun accreditamento come previsto dal Decreto Ministeriale 26 aprile 2004, n. 214; k. la ESE, in un passato piuttosto recente, =E8 stata oggetto di una prassi amministrativa con riferimento al titolo di studio inglese che, tramite i corsi organizzati in Italia, veniva rilasciato da altra Universit=E0 inglese, la Nottingham Trent University, con la quale la ESE aveva stipulato un accordo del tutto analogo a quello stipulato con l=92Universit=E0 di Buckingham. Tale prassi non ammetteva riconoscimento alcuno per i titoli rilasciati da Universit=E0 stabilite in altro Paese membro dell=92Unione se ottenuti a seguito della frequenza in Italia dei corsi ad essi propedeutici. Sulla base delle circolari 20 giugno 2000 e 3 ottobre 2000 del Ministero dell=92Universit=E0, l=92Autorit=E0 Garante della Concorrenza e d= el Mercato, con provvedimento n. 10646 reso in data 11 aprile 2002, ha inibito alla ESE di svolgere la propria pubblicit=E0 nelle forme sino ad allora adottate; l. la decisione della Corte di Giustizia del 13 novembre 2003, nella causa C-153/02, resa su domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Genova dinanzi al quale pendeva una causa, ha visto come parte l=92ESE, convenuta in giudizio da un=92allieva mediante l=92esperimento di una domanda di restituzione della retta. La sentenza ha statuito quanto segue: =93L=92articolo 43 CE osta a una prassi amministrativa, quale quella controversa nella causa principale, in forza della quale i diplomi universitari rilasciati da un=92universit=E0 di uno Stato membro non possono essere riconosciuti in un altro Stato membro quando i corsi propedeutici a tali diplomi sono stati tenuti in quest=92ultimo Stato membro ad opera di un diverso istituto di istruzione in conformit=E0 ad un accordo concluso fra tali due istituti=94; m. il TAR del Lazio, con sentenza n. 2728 del 4 febbraio 2004, ha annullato il precitato provvedimento n. 10646 dell=92Autorit=E0 avendo riconosciuto la liceit=E0 e correttezza della pubblicit=E0 fatta dall=92ESE= .
  1. La parte =E8 stata ascoltata in audizione in data 19 novembre 2008 e ha ribadito quanto gi=E0 sostenuto nelle precedenti memorie. In particolare, con riferimento alle professioni cui =E8 possibile accedere in Italia con il titolo rilasciato dall=92universit=E0 britannica si =E8 riaffermato che quest=92ultimo, cos=EC come riportato nel sito internet, =E8 valido ai fini del riconoscimento per l=92accesso alle professioni anche in Italia. Il titolo in International business consente l=92accesso alla professione di =93accountant=94 nel Regno Unito e di commercialista in Italia, mentre il titolo in International finance fornisce una preparazione di base per la professione di =93accountant=94. In Italia, il Bachelor of Arts =E8 diploma equivalente alla laurea triennale e consente di accedere alla laurea =93specialistica=94. Al contempo, si =E8 evidenziato che =93[=85] il riconoscimento in Italia, a= i sensi delle vigenti disposizioni, pu=F2 essere subordinato al compimento di misure compensative (tirocinio di adattamento ovvero una prova di adattamento). Quest=92ultima eventualit=E0, peraltro, =E8 nota all=92utente medio che si iscrive ad una Universit=E0 internazionale=94. In ordine alla possibilit=E0, per coloro che hanno conseguito il titolo rilasciato dall=92universit=E0 britannica al termine dei corsi ESE, di iscriversi all=92Ordine dei Commercialisti in Italia, la parte ha sostenuto che =93la questione rimane aperta=94.
  2. In data 27 novembre 2008, la ESE ha prodotto un=92ulteriore memoria e, in data 12 dicembre 2008, ha fornito dati in ordine a: =96 il numero di iscritti che, con riferimento all=92anno accademico
2006/2007, =E8 pari a 190 studenti nei quattro anni dei corsi per il conseguimento del Bachelor (BA) ed a 34 studenti nei corsi post- laurea, mentre nell'anno accademico 2007/2008 =E8 pari a 295 studenti per i corsi BA ed a 50 per i Master; =96 la percentuale dei laureati rispetto agli iscritti all=92ultimo anno (il 100% nel 2007 e l=9280% nel 2008); =96 la cosiddetta =93mortalit=E0 universitaria=94 che nel sistema ESE =96 University of Buckingham non supera annualmente il 10% dei casi, includendo fra questi i trasferimenti di studenti per motivi familiari verso altri paesi o le difficolt=E0 economiche sopraggiunte che non consentono allo studente di sostenere i costi previsti per la frequenza ai corsi di studio; =96 il numero di studenti in possesso del titolo dell=92universit=E0 britannica che si sono iscritti presso atenei italiani per la prosecuzione degli studi. Tali dati devono essere definiti secondo il concetto stesso di =93ammissione alla pratica di riconoscimento=94 del titolo di studio rilasciato dalla Universit=E0 di Buckingham (fino al 2006 dalla Nottingham Trent University) nella definizione di Bachelor Arts with Hons, conseguito dallo studente a completamento del corso di studi tenutosi presso la ESE. La pratica di riconoscimento di detto titolo riguarda la necessit=E0 o scelta dello studente che percorre tale prassi, anche nel rispetto delle discrezionalit=E0 delle facolt=E0 chiamate a valutare i programmi e gli obiettivi, al fine di personalizzare l'utilizzo dello stesso titolo con l'obiettivo dell'inserimento professionale o per il completamento del percorso formativo presso altre Universit=E0 in Italia o in altri paesi in Europa o nel mondo; =96 un elemento consolidato tra gli studenti ESE che =E8 quello rappresentato da una altissima percentuale di prima occupazione gi=E0 nel primo anno successivo all'ottenimento del BA with Hons conseguito fino al 2006 presso la Notthingham Trent University, circostanza confermata anche dall=92Autorit=E0 garante della concorrenza e del mercato in occasione dell=92attivit=E0 di indagine svolta negli anni 2000 e successivi. Lo studente che ha conseguito il titolo dell=92universit=E0 britannica (fino al 2006 dalla Nottingham Trent University), a completamento del corso di studi tenutosi presso la ESE, dispone autonomamente della facolt=E0 di accedere a diverse offerte formative scegliendo il percorso pi=F9 vicino al proprio personale curriculum. La ESE non dispone di un censimento al riguardo riportando, a solo titolo esemplificativo, alcuni casi di studenti ESE che hanno speso i propri crediti formativi per il completamento o proseguimento del corso di studi presso universit=E0 italiane.
  1. Nell=92adunanza del 18 dicembre 2008, l=92Autorit=E0 ha assunto il provvedimento relativo alla proroga del termine di conclusione del procedimento.
  2. In data 21 gennaio 2009, =E8 stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell=92articolo 16, comma 1, del Regolamento.
  3. Il professionista ha fatto pervenire, in data 26 gennaio 2009, la propria memoria conclusiva ribadendo che il messaggio diffuso sul sito dalla ESE non riveste carattere decettivo ed ingannevole e non integra alcuna ipotesi di violazione delle disposizioni del Codice del Consumo. Al contempo, =E8 stata fatta pervenire la documentazione che si riferisce al riconoscimento in Italia di titoli rilasciati dalla Nottingham Trent University =96 European School of Economics. Fra i predetti documenti, vi =E8 una nota del Ministero dell=92Istruzione, dell=92Universit=E0 e della Ricerca con la quale - a fronte di una richiesta di informazioni da parte di una studentessa in merito alla possibilit=E0 di utilizzare il titolo Bachelor per la partecipazione ai concorsi pubblici (ex articolo 38 del Decreto Legislativo n. 165/01) e per l=92iscrizione al registro dei praticanti commercialisti - si richiede di produrre la relativa documentazione =93[=85] al fine di consentire allo scrivente di accertare che il titolo in questione rientra nella tipologia prevista dalla sentenza (Corte di Giustizia, causa n. 153/2002)=94. Inoltre, sono accluse delle comunicazioni di alcune universit=E0 italiane che hanno riconosciuto esami sostenuti presso la ESE, ovvero hanno ammesso alla frequenza di corsi post-laurea (Master) studenti in possesso del Bachelor of Arts with Honours.
  4. Il 29 gennaio 2009, il professionista ha altres=EC provveduto a depositare copia dell=92ultimo bilancio disponibile (al 31 dicembre
2007) della ESE International Ltd.

IV. PARERE DELL=92AUTORIT=C0 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  1. Poich=E9 la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento =E8 stata diffusa attraverso internet, in data 6 febbraio 2009 =E8 stato richiesto il parere all=92Autorit=E0 per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell=92articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
  2. Con parere pervenuto in data 5 marzo 2009, la suddetta Autorit=E0 ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: =96 il messaggio in esame, mediante l'utilizzo di espressioni quali: =93ESE ha atenei a Roma, Milano Lucca=94; =93ESE offre oltre ai corsi di laurea un'ampia scelta di Master, un International MEA=94; =93ESE =E8 partner di primarie Universit=E0 del Regno Unito con le quali ha stipulato convenzioni=94; =93avvenuto accreditamento da parte dell'Universit=E0 di Buckingham dei diplomi di laurea conseguiti presso ESE=94; non rende immediatamente e chiaramente percepibile al consumatore medio che ESE nell'ordinamento italiano non =E8 una universit=E0 abilitata al rilascio di titoli aventi di per s=E9 valore legale ai fini accademici e/o professionali, bens=EC un soggetto privato di diritto inglese che offre corsi di formazione di vario genere che solo in tre casi specifici possono condurre al conseguimento di un Bachelor of Arts presso la citata universit=E0 britannica, ovvero di un titolo di formazione avente valore analogo a quello della laurea italiana; =96 il predetto messaggio nell'enfatizzare, con espressioni ripetute quali: =93Il titolo rilasciato conseguibile al termine dei corsi tenuti presso tutte le sedi ESE =E8 valido in Italia anche ai fini del riconoscimento=94, che la frequenza in Italia dei corsi che conducono all'ottenimento del BA della Buckingham University non =E8 elemento ostativo al riconoscimento in Italia del titolo stesso, circostanza ovviamente rilevante anche per la sua novit=E0, omette di fornire al consumatore italiano adeguate informazioni circa le utilit=E0 professionali e/o accademiche in concreto perseguibili in Italia grazie all'ottenimento dei tre titoli britannici di formazione pubblicizzati, anche alla luce della circostanza che il sito offre la possibilit=E0 di effettuare l'iscrizione on line; =96 per le espressioni utilizzate nel contesto complessivo della sua presentazione, il messaggio de quo =E8 idoneo ad indurre nel consumatore medio un effetto confusorio circa la reale natura dei servizi di formazione offerti dalla societ=E0 European School of Economics International Ltd e circa le utilit=E0 conseguibili in Italia attraverso l'ottenimento dei titoli britannici pubblicizzati.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

  1. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella diffusione, attraverso internet, di un messaggio pubblicitario destinato a promuovere i corsi della European School of Economics ed i relativi titoli finali.
  2. Preliminarmente, con riferimento alla lamentata illegittimit=E0 della notificazione della comunicazione di avvio del procedimento, si fa presente che l=92ESE, =E8 una societ=E0 LTD, societ=E0 di diritto britannico corrispondente ad una S.r.l. italiana, che ha sede nel Regno Unito e conta sedi secondarie in altri Stati, tra cui l=92Italia, secondo quanto si rileva dal sito internet del professionista e che di seguito si riportano: New York, Londra, Roma, Milano e Lucca.
  3. Poich=E9 la trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento effettuata tramite posta ha avuto esito negativo, perch=E9 rifiutata dal destinatario sia presso la sede di Milano sia presso quella di Roma, in data 1=B0 ottobre 2008 =E8 stata chiesta la collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza per provvedere alla relativa notificazione.
  4. In seguito agli accertamenti preliminari effettuati dalla Guardia di Finanza in relazione alle attivit=E0 di notifica, l=92atto =E8 stato consegnato, in data 16 ottobre 2008, presso la sopra citata sede operativa di Roma della European School of Economics, nelle mani del signor Bruno Del Prete, amministratore della DANCO S.r.l., societ=E0 che, secondo quanto risulta dallo stesso sito dell=92ESE, partecipa direttamente alle attivit=E0 economiche dell=92ESE stessa, arrivando ad essere indicata come societ=E0 destinataria della riscossione delle quote per la frequenza dei corsi [V., ad esempio, formulario diffuso dall=92ESE e relativo ad un corso svolto nella primavera del 2008, acquisito agli atti in data 25 febbraio 2009 e reperibile alla pagina web
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    Inoltre= , in data 15 novembre 2008, il medesimo atto era notificato nelle mani del signor Gabriele Lupo, nella sua qualit=E0 di rappresentante legale in Italia della LUPUS UK Ltd., societ=E0 detenuta per oltre il 20% dalla stessa ESE, come risulta dai bilanci trasmessi da quest=92ultima. Tra l=92altro, i menzionati recenti accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno consentito di appurare che la LUPUS UK Ltd esercita la propria attivit=E0 a Roma, in via Quintino Sella, 67/69, negli stessi locali in cui vi =E8 la sede operativa di ESE e insiste la citata DANCO S.r.l., posseduta al 90% dalla URANO S.r.l. il cui amministratore unico =E8 sempre il citato Gabriele Lupo.
  5. Con riguardo al caso di specie, pertanto, si richiamano le vigenti disposizioni in materia di notificazione, ricordando che, in questo contesto, si deve far riferimento anche all=92applicabilit=E0 dei principi generali in tema di rilevanza dei vizi della notificazione. Per costante giurisprudenza, infatti, non si verifica una ipotesi di =93nullit=E0=94 (n=E9 tantomeno di inesistenza) della notificazione allorch= =E9 la stessa sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna a soggetto diverso da quello stabilito dalla legge, ma che abbia pur sempre un qualche legame giuridicamente rilevante con il destinatario medesimo [Ex plurimis, Cassazione, sentenze nn.
1247/2009, 1156/2008, 27450/2005, 3001/2002, 10278/2001.]. Il lamentato vizio, come tutti i vizi di nullit=E0 della notificazione, =E8 sanato, infatti, in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi di quanto previsto dall=92articolo 156, comma 3, c.p.c. Ed in effetti, nel caso di specie, la riprova che la notifica ha raggiunto il suo scopo si ha nel fatto che persona presentatasi come legale rappresentante della ESE abbia provveduto, mediante legali stabiliti sul territorio nazionale, alla presentazione delle memorie difensive e di tutti gli altri atti ad esse prodromici e conseguenti.
  1. Quanto alla valutazione nel merito, si rileva che il messaggio pubblicato sul sito internet riporta pi=F9 volte l=92indicazione che =93Il titolo rilasciato conseguibile al termine dei corsi tenuti presso tutte le sedi ESE =E8 valido in Italia anche ai fini del riconoscimento=94. Tale messaggio, che peraltro si inserisce in una cornice di altri elementi fuorvianti presenti nelle pagine web in esame e di cui si dir=E0 pi=F9 sotto, deve considerarsi ingannevole e, dunque, meritevole di censura. I titoli accademici conseguiti all=92estero, infatti, contrariamente a quanto l=92ESE lascia intendere con il censurato messaggio, non hanno alcun autonomo valore legale in Italia (articolo 170 del R.D. n.
1592/33). I loro possessori italiani o stranieri non sono autorizzati in Italia n=E9 a proseguire gli studi accademici, n=E9 ad esercitare specifiche professioni, n=E9 possono validamente fregiarsi dei corrispondenti titoli accademici o professionali, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262: i titoli conseguiti all=92estero possono solo essere utilizzati per chiedere l=92equivalenza con i corrispondenti titoli italiani (fatti salvi specifici accordi culturali bilaterali stipulati con altri Paesi o convenzioni per il riconoscimento dei titoli accademici stranieri). Gli articoli 170 e 332 del citato R.D. prevedono, per i detentori di titoli accademici stranieri, la possibilit=E0 di richiederne l=92equivalenza con i corrispondenti titoli italiani. In altri termini, i titoli di studio conseguiti all=92estero, sia nell=92Unione Europea che fuori da essa, hanno validit=E0 in Italia soltanto se si ottiene il riconoscimento da parte delle autorit=E0 competenti. Il riconoscimento di un titolo straniero da parte delle universit=E0 italiane, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 2002, n. 148, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell=9211 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio, concerne solo finalit=E0 =93accademiche=94. Per l=92esercizio in Italia delle professioni regolamentate, coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorit=E0 nazionale. L=92Italia riconosce le qualifiche professionali estere applicando alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria (Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in attuazione della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2006/100/CE). L=92autorit=E0 italiana competente pu=F2 subordinare il riconoscimento a una misura integrativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento). I titoli accademici secondo l=92ordinamento britannico, validamente rilasciati da una universit=E0 del Regno Unito, dunque, possono essere ammessi alla procedura di riconoscimento, non automatico ma deciso caso per caso, che rimane comunque necessaria ai fini della spendibilit=E0 del titolo stesso nell=92ordinamento italiano. Tale riconoscimento =E8 previsto sia per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio, sia per l=92accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, seguendo iter diversi.
  1. Con apposita decisione [Causa C =96 153/02 Corte di Giustizia delle Comunit=E0 europee.], la Corte di Giustizia non ha contestato il fatto che la normativa italiana non contemplasse un riconoscimento automatico ai titoli di studio conseguiti all=92estero, ma ha censurato la pregiudiziale esclusione dall=92accesso alla procedura di riconoscimento per i titoli conseguiti dietro frequenza di corsi tenuti in un Paese diverso da quello dell=92istituzione che li rilascia. La prassi amministrativa attuale, contrariamente a quanto avveniva in precedenza e come risulta anche dai documenti prodotti in fase istruttoria dal professionista, non esclude la possibilit=E0 del riconoscimento quali titoli accademici e quali titoli professionali, da parte della rispettiva amministrazione di competenza, dei diplomi universitari britannici rilasciati al termine dei corsi tenuti dall=92ESE e non si configura, pertanto, come una restrizione alla libert=E0 di stabilimento ex articolo 43 CE. Al riguardo, si deve rilevare che la documentazione presentata dall=92ESE nulla aggiunge alla questione della valutazione del messaggio nella parte in cui il professionista, secondo quanto detto, d=E0 per scontata la =93validit=E0=94 dei titoli, conseguiti al termine dei corsi tenuti dall=92ESE, anche ai fini del loro riconoscimento (lasciandosi, cos=EC, intendere che essi possano essere validi in Italia a fini diversi dal riconoscimento stesso). I rappresentanti dell=92ESE, durante l=92audizione tenutasi nel corso dell=92istruttoria, non hanno, in ogni caso, chiarito a quale albo possano essere iscritti in Italia coloro che hanno conseguito il titolo finale rilasciato dalla Universit=E0 di Buckingham (nel Regno Unito consentirebbe di esercitare la professione di accountant ) e con riferimento all=92iscrizione all=92albo nazionale dei commercialisti, hanno sostenuto che =93la questione =E8 tuttora aperta=94; inoltre, non hanno fornito dati statistici e documentazione relativa a studenti che sono stati ammessi, alle condizioni previste dalla vigente normativa - con eventuale esame attitudinale o tirocinio di adattamento - a professioni regolamentate in Italia (con particolare riguardo a quella di commercialista).
  2. La portata decettiva del messaggio =E8 ulteriormente confermata dalla =93giustificazione=94, addotta dai rappresentanti dell=92ESE nel cors= o dell=92audizione, che i destinatari del messaggio comunque dovrebbero essere a conoscenza che per il riconoscimento di un titolo =E8 prevista una misura integrativa. Secondo il consolidato orientamento di questa Autorit=E0, confermato dalla giurisprudenza amministrativa, la circostanza che il messaggio sia rivolto ad un target composto da soggetti normalmente non sprovveduti =93non esclude la sua oggettiva e strutturale attitudine ingannatoria=94. Infatti, l=92ingannevolezza di un messaggio pubblicitario va valutata con riguardo a tutti i soggetti che esso pu=F2 raggiungere e non solo a quelli che =96 nelle allegazioni difensive del professionista =96 dovrebbero costituire l=92obiettivo specifico del messaggio [ Cfr. TAR Lazio, Sez. I, sentenze n. 6276/2002 e n. 10956/2006.].
  3. Occorre altres=EC rilevare che all=92interno delle pagine del sito in questione, compaiono ulteriori elementi suscettibili, di per s=E9 stessi ed ancor pi=F9 se letti in un contesto unitario con quello di cui ai precedenti punti, di trarre in errore i destinatari, quali l=92utilizzo ripetuto di termini come =93atenei=94 della ESE dislocati in varie citt=E0 italiane, =93rettore=94, =93anno accademico=94, idonei ad ingenerare il fal= so convincimento che l=92Istituto sia una istituzione universitaria riconosciuta ed accreditata. In particolare, l=92articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n.
580, recante =93Misure urgenti per l=92Universit=E0=94, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, dispone che =93le denominazioni di ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle universit=E0 statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge=94. Nel caso di specie, il messaggio in esame mediante l=92utilizzo di termini quali =93ateneo=94, =93rettore=94, =93anno accademico=94 evoca, nel= la comune percezione dei normali consumatori, l=92organizzazione ed il funzionamento di istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titoli aventi valore legale. Al riguardo, si richiama l=92orientamento dell=92Autorit=E0 volto ad inibir= e qualsiasi utilizzo ambiguo di locuzioni o denominazioni che, a causa del forte impatto evocativo rappresentato, siano suscettibili di ingenerare confusione nei consumatori, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa [Cfr. TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 14655/2004; Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 1778/2008.].
  1. Con provvedimento n. 15817 dell=928 agosto 2006 (PI5015) [Il TAR del Lazio (ordinanza n. 6708/2006) ed il Consiglio di Stato (ordinanza n.
1130/2007) hanno respinto le richieste di sospensiva cautelare avanzate da ESE nei confronti del provvedimento di inottemperanza n. 15817. ], l=92Autorit=E0 ha, peraltro, gi=E0 accertato da parte della societ=E0 ESE International Ltd. la violazione di cui all=92articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per non aver ottemperato alla delibera n. 9010 del 14 dicembre 2000 (PI3020), con la quale l=92Autorit=E0 ha accertato l=92ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi su alcuni quotidiani per promuovere i corsi di studio della ESE, confermata dalla sentenza con cui il competente TAR ha respinto il ricorso del professionista [Cfr. TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 14655/2004.]. Anche nel precedente provvedimento si rilevava l=92ingannevolezza del messaggio, sotto il profilo della non conforme qualifica attribuitasi dal professionista e del valore dei titoli conseguibili a seguito della frequenza dei corsi tenuti dall=92ESE.
  1. Alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, costituita dalla diffusione a mezzo internet di un messaggio pubblicitario avente ad oggetto la promozione dei corsi pubblicizzati dall=92ESE con riferimento al rilascio del titolo di studio finale, risulta scorretta ai sensi dell=92articolo 20 del Codice del Consumo, nonch=E9 ingannevole ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera b), e
22, comma 1, dello stesso Codice del Consumo.
  1. Ai sensi dell=92articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, una pratica commerciale =E8 scorretta =93se =E8 contraria alla diligenza professionale ed =E8 falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale =E8 diretta=94. Nel caso di specie, la contrariet=E0 alla diligenza professionale e l=92idoneit=E0 a falsare il comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione derivano dalla riscontrata natura ingannevole della stessa ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo. In particolare, quanto alla contrariet=E0 alla diligenza professionale, non si riscontra, nel caso di specie, da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si pu=F2 attendere, avuto riguardo alla qualit=E0 del professionista ed alle caratteristiche dell=92attivit=E0 svolta. Per quanto attiene, inoltre, all=92idoneit=E0 della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte economiche dei consumatori, si osserva che le informazioni ingannevoli fornite e l=92assenza di idonee precisazioni riguardano le caratteristiche delle attivit=E0 prestate dal professionista ed il valore dei titoli rilasciati, che costituiscono i principali parametri cui fanno riferimento i consumatori allorch=E9 compiono le proprie scelte economiche con riferimento ai servizi in questione.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

  1. Ai sensi dell=92articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l=92Autorit=E0 dispone l=92applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravit=E0 e della durata della violazione.
  1. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall=92articolo 11 della legge n. 689/81, in virt=F9 del richiamo previsto all=92articolo 27, comma
13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravit=E0 della violazione, dell=92opera svolta dall=92impresa per eliminare o attenuare l=92infrazione, della personalit=E0 dell=92agente, nonch=E9 delle condizion= i economiche dell=92impresa stessa. Con riguardo alla gravit=E0 della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell=92ampiezza della diffusione del messaggio, in quanto =E8 avvenuta tramite internet e pertanto con una modalit=E0 suscettibile di raggiungere un numero elevato di destinatari. Sulla base di tali elementi, l=92infrazione deve considerarsi grave. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica commerciale contestata si =E8 protratta quantomeno dal mese di maggio 2008 ed =E8 tuttora in atto.
  1. Considerati tali elementi, si ritiene di quantificare alla societ=E0 European School of Economics International Ltd. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 80.000 =80 (ottantamila euro).
  2. Va considerato, altres=EC, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il professionista risulta gi=E0 destinatario di provvedimenti che hanno accertato violazioni del Decreto Legislativo n. 74/92 in tema di pubblicit=E0 ingannevole e del Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo n. 206/05 [V. supra par.
22.].
  1. Considerati tali elementi, dunque, si ritiene di irrogare alla societ=E0 European School of Economics International Ltd. una sanzione pari a 100.000 =80 (centomila euro).

RITENUTO che, ai sensi dell=92articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, la pratica commerciale in esame =E8 scorretta, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge;

RITENUTO che, sulla base delle considerazioni suesposte, la pratica commerciale descritta al precedente paragrafo II, nei limiti esposti in motivazione, e in conformit=E0 al parere dell=92Autorit=E0 per le Garanzie nelle Comunicazioni, risulta scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto vengono fornite ai consumatori informazioni ingannevoli e vengono omesse idonee precisazioni con riferimento alle caratteristiche delle attivit=E0 prestate dal professionista ed al valore dei titoli rilasciati, che costituiscono i principali parametri cui fanno riferimento i consumatori nelle proprie scelte economiche;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla societ=E0 European School of Economics International Ltd., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, e ne vieta l=92ulteriore diffusione;

b) che alla European School of Economics International Ltd. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 =80 (centomila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, cos=EC come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio

1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell=92adempimento, ai sensi dell=92articolo 27, comma

6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata =E8 maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo =E8 trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell=92avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all=92Autorit=E0 attraverso l=92invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell=92articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorit=E0 applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorit=E0 pu=F2 disporre la sospensione dell'attivit=E0 di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verr=E0 notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorit=E0 Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento pu=F2 essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell=92articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero pu=F2 essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell=92articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catrical=E0

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