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"Attaccarsi" non e' un "mettere le mani". E all'assemblea deve bastare che l'attaccare sia accompagnata dalla DiCo e dalla CPI aggiornata. L'assemblea NON HA DIRITTO DI VOTO sull'autorizzare o meno l'aggiunta.
E non lo dico io, lo dice il Codice Civile !!!
Art. 1102 - Uso della cosa comune Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Cosa capisce lei con: "puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa"
?!!!
Esiste un impianto condominiale (COSA COMUNE). Esiste un diritto ad uno piu' intenso, a patto di non impedire agli altri condomini di fare lo stesso. Esiste una pratica presso gli uffici competenti (pratica anticendio). Esiste una dichiarazione che il lavoro e' stato fatto a norma di legge e da tecnico abilitato. Cos'altro vogliono ?
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